Ravvedimento Operoso - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

Vai ai contenuti

Ravvedimento Operoso

InformaUtile > Varie Fiscali
RAVVEDIMENTO OPEROSO
I nuovi presupposti per ravvedersi dal 2015 (tratto da sito confprofessioni)
RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DIPENDENTI
Si ricorda inoltre che non esiste modo per ravvedere autonomamente i contributi INPS non versati per i quali arriverà avviso bonario dell’INPS che chiederà di utilizzare non più il codice DM10 in caso di contributi dipendenti, ma il codice RC01. A tal proposito si ricorda che l’errato utilizzo del codice, non permetterà l’abbinamento del pagamento mancante con il rischio di invio di cartella esattoriale sebbene si è provveduto al pagamento. Voglio aggiungere che, viste le ultime tempistiche sballate dell’INPS, conviene attendere la richiesta dell’INPS tramite avviso bonario e pagare con le sanzioni dallo stesso calcolate, senza attivarsi in una regolarizzazione spontanea per non rischiare di vedersi ugualmente recapitare un avviso bonario per mancato abbinamento o addirittura notificare una cartella di pagamento.
L’avviso bonario di norma, viene ancora notificato dall’Istituto di Previdenza alla casella di posta elettronica del Consulente del Lavoro incaricato all’Invio delle denunce mensili per dare al professionista delegato, la possibilità di poterla eventualmente contestare.
Preliminarmente deve evidenziarsi che, a differenza del passato, a decorrere dal 2015 cambiano le condizioni di accesso al ravvedimento. È, infatti, previsto che l’istituto, in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. In forza delle nuove previsioni rappresentano, invece, cause preclusive le ipotesi in cui sia stato notificato un atto di liquidazione o accertamento relativo agli stessi tributi, comprese le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.
È da notare in particolare che nessuna preclusione ai ravvedimenti è ora prevista dall’avvenuta notifica di un PVC (deve sottolinearsi, però, che il legislatore si è preoccupato anche di eliminare le possibilità di definizione agevolata in relazione a atti). La sola puntualizzazione posta al riguardo, con apposita previsione introdotta sul filo di lana prima della definitiva approvazione al Senato del disegno di legge, concerne una minore riduzione delle sanzioni.
Il concetto appare semplice: nell’ottica della richiamata avanzata collaborazione tra fisco e contribuente, anche nel corso del PVC e nel periodo immediatamente successivo si vuole concedere al contribuente di valutare correttamente i suoi comportamenti, magari ponendoli a confronto con le contestazioni mosse e lasciandogli la più ampia possibilità di sanare le violazioni che egli ritiene siano state giustamente riscontrate dai verificatori.
Le nuove sanzioni da ravvedimento
Ciò posto, a partire dal 2015 sarà possibile procedere al ravvedimento operoso fruendo delle seguenti riduzioni delle sanzioni irrogabili:

NUOVO RAVVEDIMENTO  (tratto da agenzia entrate)
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa (ove necessario, come ad esempio per le violazioni di natura dichiarativa) e al pagamento:

  • dell’imposta dovuta
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
  • della sanzione in misura ridotta.
La sanzione ridotta è pari a:

  • 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
  • 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore
  • 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore
  • 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ad eccezione dei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale
  • 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Ritardati o omessi versamenti
Se la violazione consiste nell’omesso o tardivo versamento di imposte, la sanzione su cui applicare le riduzioni previste in caso di ravvedimento è quella indicata dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

La misura di tale sanzione è pari al:

  • 30% dell’imposta, se il versamento è stato omesso oppure se è eseguito con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza
  • 15% dell’imposta, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni
  • 1% per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 del 15%). Se, invece, la regolarizzazione avviene dopo soli due giorni dalla scadenza, la sanzione da versare sarà pari allo 0,2% (1/10 del 2%).

Formula per il calcolo degli interessi al tasso legale annuo:
Imposta da versare x tasso legale d’interesse x giorni di ritardo/36500

La misura del tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile è pari a:
0,8% (dal 01/01/2019 al 31/12/2019)
0,05% (dal 01/01/2020 al 31/12/2020)
0,01% (dal 01/01/2021 al 31/12/2021)
1,25% (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
5% (dal 01/01/2023 al 31/12/2023)
2,5% (dal 01/01/2024)
via IV Novembre, 23
Barberino Tavarnelle (Fi)
telefono 055-8077045
fax 055-8050756
mobile 335-6436308

info@studiolapini.it
Privacy Policy
Torna ai contenuti