Detassazione premi produttività - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

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Detassazione premi produttività

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DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITA' 2013
L’Agenzia delle Entrate (30.04.2013 n. 11/E) fa il punto sulle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, prorogate per il 2013 dalla legge n. 228/2012 e definite, per quanto concerne le modalità di attuazione, dal Dpr 22.01.2013. Si schematizzano i punti principali.
·    Per accedere al regime, il beneficiario deve aver conseguito, nel 2012, un reddito da lavoro dipendente (settore privato) non superiore a 40.000 euro. Per verificare se si supera questo limite, occorre considerare l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2012 anche in  relazione a più rapporti di lavoro e sottoposti a tassazione ordinaria, aumentati delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva. Rientrano nel calcolo, per esempio, le pensioni e gli assegni equiparati, mentre restano fuori i redditi soggetti a tassazione separata, come le somme percepite a titolo di arretrati.
·    L’agevolazione si applica su un importo massimo di 2.500 euro lordi per l’anno 2013, al lordo della ritenuta fiscale del 10% ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.  
·    L’imposta del 10% è applicata in via automatica dal sostituto se è lo stesso che ha rilasciato il Cud, per un rapporto di lavoro riferito a tutto il 2012. Invece, se il sostituto tenuto ad applicare l’imposta non è lo stesso che ha rilasciato il Cud 2013 o l’ha rilasciato per un periodo inferiore all’anno, è necessario che il lavoratore comunichi l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012.
·    Se l’imposta non è stata trattenuta dal datore di lavoro, il contribuente potrà applicarla in sede di dichiarazione. E’ possibile rinunciare espressamente al regime agevolato, optando per la tassazione ordinaria se l’imposta sostitutiva risulta meno conveniente.  
·    L’agevolazione, che mira a sostenere e incentivare la produttività delle imprese, si riferisce alle somme corrisposte in esecuzione di accordi e contratti riguardanti l’aumento della produttività aziendale, da depositare, entro 30 giorni, presso la Direzione del lavoro territorialmente competente. Per tutti i contratti già sottoscritti al 13.4.13 il termine per considerare il deposito tempestivo è lunedì 13.5.13. Nessun problema, infine, per i datori di lavoro che, in virtù di contratti firmati prima dell’entrata in vigore del decreto, hanno applicato l’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nei primi mesi del 2013: verificato il rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Dpcm, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è corretta.
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