Bolli su documenti
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27/06/2013 - Aumenta il bollo da ieri
La Legge 71/2013, di conversione del D.L. n. 43/2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147; tra le modifiche introdotte in sede di conversione, si segnala l'aumento della misura dell'imposta di bollo. In particolare, le somme stabilite in precedenza, pari ad euro 1,81 e euro 14,62 sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 ed in euro 16,00; gli aumenti si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto (26 giugno 2013).
L`articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l`applicazione dell`imposta di bollo nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".
Non dovuta:
"L`imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".(nota 2 posta in calce all`articolo 13 della tariffa)
Esenzioni:
Sono generalmente esenti dall`imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
Tabella
Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote Non soggetto a bollo
Esenti Art. 10 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni Art. 8 e 8bis DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intra UE Art. 41 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Altre assimilate Art. 72 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Reverse charge Art. 17, comma 5 e 6 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Artt. 2, 3, 4, 5, 7 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minime Imposta di bollo € 2,00
Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47
Come si applica:
La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura imposta di bollo assolta sull`originale. E` consigliabile trattenere una riproduzione della fattura consegnata al cliente con la marca da bollo applicata.
Se il costo dell`imposta di bollo e` posto a carico del cliente, l`importo (2,00 euro) dovrà essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall`ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. Se invece il costo grava sul fornitore, l`importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
Sanzioni:
L`omissione dell`imposta di bollo o l`applicazione di una marca con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell`imposta di bollo dovuta.
L`obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.
Solidalmente obbligati al pagamento dell`imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonché` tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall`origine bensì solo in caso d`uso.
La Legge 71/2013, di conversione del D.L. n. 43/2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147; tra le modifiche introdotte in sede di conversione, si segnala l'aumento della misura dell'imposta di bollo. In particolare, le somme stabilite in precedenza, pari ad euro 1,81 e euro 14,62 sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 ed in euro 16,00; gli aumenti si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto (26 giugno 2013).
L`articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l`applicazione dell`imposta di bollo nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria".
Non dovuta:
"L`imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)".(nota 2 posta in calce all`articolo 13 della tariffa)
Esenzioni:
Sono generalmente esenti dall`imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
Tabella
Per importi > € 77,47
Imponibili Aliquota zero Art. 74 co. 7 e 8 DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Imponibili Altre aliquote Non soggetto a bollo
Esenti Art. 10 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Esportazioni Art. 8 e 8bis DPR 633/72 Non soggetto a bollo
Non imponibili Cessioni intra UE Art. 41 D.L. 331/1993 Non soggetto a bollo
Non imponibili Esportatori abituali Art. 8 lett. c) DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Non imponibili Altre assimilate Art. 72 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Reverse charge Art. 17, comma 5 e 6 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Artt. 2, 3, 4, 5, 7 DPR 633/72 Imposta di bollo € 2,00
Fuori campo IVA Regime minime Imposta di bollo € 2,00
Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a 77,47
Come si applica:
La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura imposta di bollo assolta sull`originale. E` consigliabile trattenere una riproduzione della fattura consegnata al cliente con la marca da bollo applicata.
Se il costo dell`imposta di bollo e` posto a carico del cliente, l`importo (2,00 euro) dovrà essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dall`ambito IVA ex art. 15 D.P.R. 633/72. Se invece il costo grava sul fornitore, l`importo della marca da bollo non deve essere specificato in fattura.
Sanzioni:
L`omissione dell`imposta di bollo o l`applicazione di una marca con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell`imposta di bollo dovuta.
L`obbligo di applicare la marca da bollo sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce.
Solidalmente obbligati al pagamento dell`imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972 ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonché` tutti coloro che fanno uso di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall`origine bensì solo in caso d`uso.