Urgenze - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

Vai ai contenuti

Urgenze

Cosa fare in caso di Infortunio o se devo assumere e il consulente è in ferie??

Ricordiamo ai clienti che durante i periodi di chiusura dello Studio è possibile adempiere in proprio, in forma semplificata, ad alcuni obblighi concernenti gli eventi INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE e la necessità di procedere ad ASSUNZIONI URGENTI
(clicca sopra l'evento interessato evidenziato)

    Studio Rag. Mauro Lapini
INFORTUNI
  Si ricorda ai Signori clienti che la denuncia di infortunio deve sempre essere presentata all’INAIL competente dal datore di lavoro (indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso), entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni.
     La denuncia di infortunio deve essere presentata anche se interessa un lavoratore parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi) o un lavoratore impiegato con vouchers/buoni lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, la certificazione medica rappresenta il momento centrale per verificare il rispetto del termine di due giorni per inoltrare la denuncia di infortunio all’Inail.
Le ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci sono esentati (non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presentazione della denuncia, ma non sono assolutamente esentati dalla presentazione della stessa (quindi obbligo di invio comunque); nel caso in cui la denuncia venga presentata dopo i due giorni della data del primo certificato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato dal giorno di presentazione della denuncia.
 Il datore di lavoro:
•non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni (attenzione dal 1° luglio 2013 obbligo anche per sotto 3 giorni);
•e’ sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico solo se provvede alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica;
•se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato;
•in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.
      Il datore di lavoro deve inoltre inviare, entro due giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco. Dal 22 marzo 2016 viene a meno l’obbligo a carico del datore di lavoro di trasmettere all’autorità di P.S. la denuncia di infortunio perché è obbligatorio l’invio telematico della denuncia d’infortunio.
In caso di infortunio sul lavoro, la certificazione medica rappresenta il momento centrale per verificare il rispetto del termine di due giorni per inoltrare la denuncia di infortunio all’Inail.
I titolari di ditte individuali, i collaboratori familiari e i soci in caso di infortunio sono esentati (attenzione non i dipendenti) dal rispettare i due giorni per la presentazione della denuncia, ma non sono esentati dalla presentazione della stessa; nel caso in cui la denuncia venga presentata dopo i due giorni della data del primo certificato medico il calcolo della rendita giornaliera verrà effettuato dal giorno di presentazione della denuncia.
 Il datore di lavoro:
•non è tenuto ad inviare la denuncia in caso di infortunio con prognosi fino a tre giorni (attenzione dal 1° luglio 2013 obbligo anche per sotto 3 giorni);
•e’ sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico solo se provvede alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica;
•in caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve inviare un telegramma entro 24 ore.
Il datore di lavoro deve inoltre inviare, entro due giorni, copia della denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio. Nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato (Commissariato o Questura), la denuncia d’infortunio deve essere presentata al Sindaco. Dal 22 marzo 2016 viene meno l’obbligo a carico del datore di lavoro di trasmettere all’autorità di P.S. la denuncia di infortunio perchè è obbligatorio l'invio telematico della denuncia d'infortunio.

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta per infortuni superiori a 3 giorni è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.290,00 a € 7.747,00 mentre in caso di omessa indicazione del codice fiscale dell’infortunato la sanzione è di € 127.
     
Si ricorda infine che il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio subìto per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione

Se la pratica infortunio deve inviarla il nostro studio:
- occorre che inviate il primo certificato e il modello richiesta dati (cliccare quì per aprire/scaricare)

Se lo studio è in ferie la pratica infortunio la deve inviare direttamente l'azienda: Solo per i datori di lavoro che si avvalgano esclusivamente di intermediari professionali per la presentazione delle predette denunce, ha stabilito che l’obbligo possa essere assolto, solo per il mese di agosto, anche mediante invio di copia scansita dei relativi moduli cartacei a mezzo PEC.
Occorre:
- occorre compilare il modello cartaceo (clicca quì per scaricarlo) (istruzioni modello)
- scannerizzarlo -
- inviarlo per PEC (posta elettronica certificata) insieme al certificato rilasciato dal pronto di soccorso all'indirizzo della sede Inail di competenze indicato a questo indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/istituto/territorio.html
- fare pervenire copia delle comunicazioni effettuate, al fine del perfezionamento dei necessari adempimenti alla riapertura dello studio al nostro indirizzo email.
Denuncia di malattia professionale all'INAIL
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.P.R. n. 1124/1965, l'assicurato/lavoratore ha l'obbligo di denunciare la malattia professionale ai datori di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennità per il tempo antecedente la denuncia.
In base all'art. 53, D.P.R. n. 1124, la denuncia di malattia professionale deve essere effettuata su appositi modelli dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha portato a conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia.
Per le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi è disponibile il servizio di invio telematico per i datori di lavoro (INAIL circ. n. 34/2013).
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la malattia del proprio dipendente anche se questa è insorta per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle dipendenze di altra impresa.
Il certificato medico deve contenere - oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo ove questi si trova ricoverato - una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.
Se la malattia o la lesione ha determinato la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento.
Il datore di lavoro, entro 5 giorni dal ricevimento, deve consegnare al lavoratore la prima copia dell'attestazione e inviare alla Direzione provinciale del lavoro la seconda, nonchè rilasciare al lavoratore, entro 5 giorni dalla relativa richiesta, una copia della scheda personale.
sanzioni: vedi infortunio
ASSUNZIONI URGENTI:
ASSUNZIONI URGENTI:

La Circolare n° 20/2008 del Ministero del Lavoro prevede che in coincidenza con le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati all'invio delle comunicazioni obbligatorie, il datore di lavoro possa inviare la comunicazione preventiva all'assunzione, mediante il modello UNIURG al Fax server del Ministero (848. 800.131) e tramite il servizio online dal 6 aprile 2022 fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo alla riapertura degli studi professionali o delle associazioni di categoria. Quanto alle altre tipologie di comunicazione, va precisato che l'invio può avvenire anche prima del termine ultimo previsto, ma non oltre il quinto giorno.

Nel caso fosse necessario procedere ad un'assunzione urgente dal 5 aprile 2022 con SPID
1) cliccare sopra il link sottostante, accedere con Spid e compilare il modello UniUrg online scrivendo nel motivo "ferie studio consulenza"
https://couniurg.lavoro.gov.it/ almeno il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro. Il modello può essere inviato il giorno stesso solo quando l’assunzione non può essere posticipata, ad esempio per sostituzione di un lavoratore improvvisamente assente.
2) trasmettere anche al nostro studio copia comunicazione unitamente alla ricevuta di avvenuto invio al Ministero del Lavoro.

Al momento della riapertura, lo studio provvederà infatti a completare la comunicazione di assunzione mediante l’invio del modello Unificato LAV.
Ciò consentirà l'assolvimento dell'obbligo di legge.

Con l'istituzione del Libro Unico viene infatti abolita la maxisanzione per il lavoro sommerso nei casi in cui l'impresa che si è affidata a Consulenti del lavoro si trovi nell'impossibilità di effettuare la Comunicazione obbligatoria mediante il modello telematico (UniLav), per esempio in coincidenza con le ferie o, comunque, con la chiusura dello studio del consulente esterno.
Ciò a condizione però che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione preventiva a mezzo fax mediante il modello "UniUrg".
In tale ipotesi il datore di lavoro, in caso di verifica, dovrà  documentare agli Ispettori l'affidamento degli adempimenti al professionista esterno (esibire copia lettera incarico professionale o copia delega tenuta Libro Unico) e la chiusura dello studio (esibire questa mail).
In ogni caso il datore di lavoro dovrà mandare il medesimo fax del Modello UniUrg anche allo studio con la relativa ricevuta di invio al Ministero.
Questo perché resta l'obbligo di inviare Unilav nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura dello studio.

Nel caso fosse necessario procedere ad un'assunzione urgente settore turismo e pubblici esercizi in periodi diversi da ferie dello studio
(da utilizzare durante l'anno per assunzioni ad esempio la domenica facendo la comunicazione il sabato e non durante le ferie dello studio)
1) compilare online il modello UniUrg  https://www.co.lavoro.gov.it/co/urgturistico.aspx e inviarlo almeno il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro. Il modello può essere inviato il giorno stesso solo quando l’assunzione non può essere posticipata, ad esempio per sostituzione di un lavoratore improvvisamente assente.
2) trasmettere anche al nostro studio copia comunicazione unitamente alla ricevuta di avvenuto invio al Ministero del Lavoro.
È necessario comunque inviare, entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, la comunicazione di assunzione telematica ordinaria completa dei riferimenti alla comunicazione sintetica di assunzione d'urgenza.
via IV Novembre, 23
Barberino Tavarnelle (Fi)
telefono 055-8077045
fax 055-8050756
mobile 335-6436308

info@studiolapini.it
Privacy Policy
Torna ai contenuti