Congedi novità dal 2013 - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

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Congedi novità dal 2013

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Congedo obbligatorio di paternità dal 2013 al 2015
Fino al 31/12/2012 i papà potevano godere del congedo obbligatorio, con astensione dal lavoro per 5 mesi, solo in determinate ipotesi (morte o grave infermità della madre, abbandono del bambino o affidamento al padre in via esclusiva). In assenza di tali condizioni, non rimaneva che aspettare il congedo parentale, da usufruire con modalità e condizioni ben diverse dal congedo obbligatorio.
Il Legislatore, sulla spinta della direttiva 2010/18/Ue, ha ritenuto ormai maturo il tempo di una maggiore condivisione nella cura della prole, stabilendo che a partire dalle nascite intervenute il 1° gennaio 2013, ed in via sperimentale fino al 2015, i padri:
a) dovranno obbligatoriamente astenersi dal lavoro, per almeno un giorno, entro 5 mesi dalla nascita;
b) entro lo stesso termine, potranno godere di altri due giorni di astensione però in alternativa ai giorni di astensione obbligatoria della madre.
In entrambi i casi l'astensione potrà essere goduta contemporaneamente a quella della madre e sarà coperta da una indennità Inps pari al 100% della retribuzione giornaliera e dalla relativa contribuzione figurativa. Tuttavia, mentre il giorno di congedo obbligatorio, non inciderà sul periodo materno di astensione, gli altri due giorni facoltativi (anche continuativi) di astensione paterna, invece, saranno subordinati alla scelta della madre di anticipare - di altrettanti giorni - la fine del proprio congedo post partum Tale tipologia di congedi è applicabile solo ai lavoratori dipendenti e sono riconosciuti anche in caso di adozione o affidamento.
Circa le modalità di fruizione dei congedi, il D.M. del 22 dicembre 2012 stabilisce la necessità di una comunicazione scritta (anche attraverso i sistemi gestionali aziendali) del lavoratore contenente l'indicazione del/dei giorni di congedo, da trasmettere al datore di lavoro almeno 15 gg. prima della data presunta del parto.
Nell'ipotesi di congedo facoltativo, il lavoratore dovrà anche allegare la dichiarazione della madre di non fruizione del congedo a lei spettante, per un numero di giorni pari a quelli richiesti dal padre.
Il periodo congedo di paternità, oltre ad essere fruibile solo a giorni e non ad ore, è coperto da contribuzione figurativa, per il cui accredito non è necessario alcun requisito anagrafico e contributivo.

I voucher per maternità dal 2013 al 2015
Al fine di promuovere e sostenere la partecipazione femminile al mondo del lavoro e favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, il legislatore, sempre in via sperimentale per gli anni 2013-2014-2015, ha previsto la possibilità per le lavoratrici madri di rinunciare agli 11 mesi di congedo parentale di cui all’art.32 del T.U. ed usufruire di un equivalente contributo economico erogato dall’Inps che si concretizza:
• in una sovvenzione per il pagamento diretto delle rette dovute agli asili nido;
• corresponsione alla lavoratrice di voucher ex art.72, D.Lgs. n.276/03, per l’assunzione di baby-sitter.
Il D.M. 22 dicembre 2012 precisa che la richiesta potrà essere inoltrata anche dalla madri che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale.
Il contributo in parola che si concretizzerà nelle due forme sopra descritte, sarà pari a € 300,00 per 6 mesi; la procedura di ammissione al beneficio sarà preceduta da un bando di gara su base nazionale, in cui l’Inps fisserà i termini iniziali e finali di presentazione della domanda.
Chiaramente il beneficio verrà concesso nei limiti delle somme stanziate per ciascun anno (20 milioni di euro per ciascuno degli anni in via di sperimentazione). Potranno partecipare al bando non solo le lavoratrici i cui figli siano già nati, ma anche quelle per le quali la data presunta del parto sia prevista entro i 4 mesi dalla scadenza del bando.
Non sono ammesse al bando le lavoratrici che:
risultano totalmente esonerate dl pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
usufruiscano dei benefici di cui al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità3”.
Le lavoratrici part-time parteciperanno al contributo in proporzione della riduzione oraria, mentre le iscritte alla Gestione Separata fruiranno del beneficio solo per tre mesi.
La procedura termina con la pubblicazione, entro 15 gg. dalla scadenza del bando, di una graduatoria nazionale elaborata sulla base dell’ISEE e, a parità di situazione economica, secondo l’ordine di presentazione della domanda.


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