Dimissioni dal 12marzo2016 - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

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Dimissioni dal 12marzo2016

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Sintesi della nuova procedura di dimissioni operativa dal 12 marzo 2016
    
normativa:

NOVITA' dal 8 ottobre 2016 anche i Consulenti del lavoro possono effettuare le comunicazioni in qualità di intermediari (guida per i cdl)

Attenzione!!! non rientrano in questa procedura soltanto:
le dimissioni durante il periodo di prova
le dimissioni dei domestici/badanti
le dimissioni durante la tutela della maternità
le dimissioni se prestate dalla lavoratrice dalla data di pubblicazione del matrimonio all’anno successivo alla sua celebrazione
la risoluzione consensuale durante le procedure di conciliazione
le dimissioni nel pubblico impiego
le dimissioni di AIP e Collaboratori
le dimissioni nel settore marittimo

Dati che deve avere il lavoratore che servono a riempire il modello
- il proprio codice fiscale e documento (se si avvale dell'intermediario)
- sapere quanto è il preavviso che deve dare
- se il rapporto è iniziato prima del 2008 deve avere i dati del datore (codice fiscale, denominazione e sede lavoro) la data di assunzione e la tipologia contrattuale (per gli assunti dopo il 2008 la procedura li riprende in automatico)
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Richiesta di dimissioni, risoluzione consensuale e eventuale revoca:                                link grafico sintesi
1 – il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, e vuol fare da se deve:
• richiedere il codice PIN INPS accedendo al sito www.inps.it (sempreché non l’abbia già ottenuto in passato); (ci vogliono diversi giorni perchè arriva una prima parte del Pin con comunicazione immediata e una seconda parte del Pin successivamente per posta)
• registrarsi al Ministero del Lavoro, accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it (sempreché non l’abbia già fatto in passato);
• effettuare la fase 2 e 3 sotto descritte
2 – il lavoratore, in autonomia (con requisiti fase 1) o con l’assistenza di un soggetto abilitato (vedi sotto chi sono i soggetti):
• deve accedere al sito del Ministero del lavoro: www.lavoro.gov.it form on-line per la trasmissione della comunicazione;
• andare alla pagine dedicata e aprire il form on-line per l’immissione dei dati relativi alla comunicazione di dimissioni o di revoca;
• inviare il modello.
3 – il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca verrà trasmesso:
• all'indirizzo Pec o posta elettronica del datore di lavoro;
• alla Direzione territoriale del lavoro competente.
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La nuova procedura, per effetto dell’art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2015, entrerà in vigore il 12 marzo 2016.
In pratica, per presentare le dimissioni sono previste 2 registrazioni internet e la compilazione di un modello telematico. Mi sembra un po’ troppo anche per chi è avvezzo all’uso del computer. L’alternativa è andare presso uno dei soggetti abilitati, che effettuerà la procedura a nome del lavoratore:
• Patronato,
• Organizzazione sindacale,
• Ente bilaterale,
• Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003).
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SANZIONI
Per quanto concerne il regime sanzionatorio, oltre alla inefficacia della comunicazione irrituale, il datore può essere passibile di una sanzione minima di € 500 fino a 30.000 qualora alterasse i moduli.
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PROBLEMATICHE E DUBBI:
Non si parla di convalida delle dimissioni ma di utilizzo di una procedura unica per le dimissioni o la risoluzione consensuale, che non permetterà l’utilizzo di altro mezzo.
In pratica, per dimettersi non si potrà utilizzare altro metodo e il datore deve considerare dimissionario il dipendente solo dopo aver ricevuto il modello telematico (anche se ha già ricevuto la lettera di dimissioni semplice).
Penso alle persone che non hanno dimestichezza con l’informatica o chi, semplicemente, non ha un computer presso la propria abitazione. Queste persone non saranno più “libere” di comunicare le proprie dimissioni quale atto unilaterale e recettizio, con efficacia dal momento della ricezione delle stesse da parte del destinatario, ma dovranno, come minimo, soggiacere ai tempi prescritti per le registrazioni internet o alle file dei “soggetti abilitati” alla procedura.
La legge consente al lavoratore che ha rassegnato le dimissioni di revocare questo atto entro 7 giorni dal completamento della procedura online. Se l’azienda provvede alla sostituzione del dimissionario con un neo assunto, ma il vecchio dipendente ci ripensa e rientra in servizio, il datore di lavoro si trova con due persone per la stessa mansione: come ne esce?

Altra problematica riguarda il caso in cui il dipendente, dopo aver comunicato per iscritto o verbalmente al proprio datore di lavoro le proprie dimissioni, non mette più piede in azienda senza completare la procedura telematica. Applicando alla lettera la legge, il rapporto resta in piedi e il datore di lavoro deve attivare una procedura di licenziamento per risolverlo e arrivare anche a pagare l'indennità di licenziamento che può arrivare a circa €.1500
E, per inciso, tutto questo è inserito in un decreto legislativo (151/2015) che ha come titolo: “semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese“.
Speriamo che nel frattempo cambi qualcosa altrimenti saranno dolori!!

      
GRAFICO FLUSSO
      
      
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