Lavoro gratuito familiari - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

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Lavoro gratuito familiari

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Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (G.U. 25 novembre 2003, n. 274, suppl. ord.) all'art. 21 co 6-ter dice:
"Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. E' fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."
L'art 74 del Dlgs n.276/2003 per le attività agricole dispone che "non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi...
FINALMENTE UN CHIARIMENTO DAL MINISTERO CHE HA INCLUSO ANCHE A COMMERCIANTI
Con Circolare 10 giugno 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha impartito istruzioni ai propri ispettori chiarendo che le imprese operanti nel settori dell'artigianato, agricoltura e commercio possono avvalersi dei collaboratori familiari entro il 3° grado per artigiani e commercianti ed entro il 4° grado di parentela o affinità per agricoltura, senza dover versare contributi integrativi aggiuntivi, se l'attività svolta è prestata in modo occasionale e non prevalente, ossia se il familiare è pensionato oppure ha un rapporto di lavoro presso un'altro datore di lavoro a tempo pieno per gli altri casi se viene svolta per massimo 720 ore all'anno solare (90 giorni) e se effettuata per un tempo maggiore la prestazione va dimostrata da parte degli ispettori;a prescindere della presenza del titolare nei locali dell'azienda. Resta obbligo comunicazione Inail per rischio infortunistico.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con lettera circolare 05/08/2013 (prot. n. 37/0014184) torna sull’argomento precisando che quanto ivi specificato vale per gli obblighi di carattere previdenziale relativi all’Inps mentre, nel caso in cui la prestazione risulti ricorrente e non meramente accidentale, resta fermo l’obbligo di assicurazione all’Inail: a tale proposito si precisa che la prestazione è esclusa dall’obbligo assicurativo ove sia resa 1 o 2 volte al mese, con un massimo di 10 giornate lavorative nell’anno.
Pertanto ad oggi abbiamo due situazioni diverse una per Inps e una per Inail così riassunte:
INPS: scatta obbligo assicurativo se si supera 90 giorni o 720 ore per anno solare
INAIL: scatta obbligo se prestazione resa più di 1 o 2 volte al mese e comunque per massimo 10 giornate per anno solare
Inoltre è stato chiarito che anche i familiari rientrano nel conteggio della quota del 20% per l'applicazione della sospensione dell'attività    
link a tabella gradi parentela
11/11/2013 - Lavoro subordinato tra familiari chiarimenti
Il rapporto di lavoro subordinato in cui il lavoratore è un familiare del datore di lavoro, spesso non è riconosciuto come tale in sede ispettiva e giudiziaria in quanto visto come espediente per assicurare alle parti benefici fiscali e previdenziali. La giurisprudenza ha definito una serie di circostanze che provano il vincolo della subordinazione: il soggetto è sottoposto, concretamente, al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro; riceve compensi regolari per importo e scadenza; gli obblighi fiscali e contributivi risultano adempiuti. E' escluso il lavoro gratuito nelle Spa e nelle Srl con più soci mentre è riconosciuto nelle società di persone e nelle Srl unipersonali.
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