Legge Caporalato dal 4 novembre 2016 - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

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Legge Caporalato dal 4 novembre 2016

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Lavoro in agricoltura - Misure contro lo sfruttamento di manodopera
E' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo". Il provvedimento entra in vigore il 4 novembre 2016. In particolare, la nuova disciplina prevede la riformulazione del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro.

L'art. 1 della legge in esame, modificando l'art. 603-bis del codice penale concernente l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, stabilisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque:

- recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

- utilizzi, assuma o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Inoltre, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'art. 2 della legge in esame, introduce, dopo l'art. 603-bis del codice penale:

- l'art. 603-bis.1, il quale dispone, prevedendo una circostanza attenuante per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, che la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;

- l'art. 603-bis.2, il quale dispone, prevedendo la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Nel caso in cui essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

Inoltre, il decreto in esame prevede:

- in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale;

- il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;

- misure per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli;

- il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo

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