Le nuove regole per i pagamenti dal 2013 - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

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Le nuove regole per i pagamenti dal 2013

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SETTORE AGRICOLO
dal 24/10/2012
SETTORE COMMERCIALE dal 01/01/2013
Normativa
art. 62 del D.L. 24.1.2012 n.1, convertito nella L.
24.3.2012 n.27
Decreto Legislativo n. 192-2012 (che ha recepito la Direttiva Comunitaria n. 2011-7) ha modificato il Decreto Legislativo n.213-2002
Quando si applica
contratti conclusi tra Imprese aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari
In via generale si applicano le nuove regole a tutte le transazioni commerciali con esclusione di quelle che hanno come controparte un soggetto privato (si applicano pertanto alle transazioni tra imprese individuali, professionisti e società di ogni tipo) e in presenza di procedure concorsuali o di procedure di risarcimento danno anche ad opera di Imprese di Assicurazione.
Termini pagamento
- 30 gg. per i prodotti deteriorabili
- 60 gg. per i prodotti non deteriorabili
I giorni decorrono dalla data di ricevimento della fattura ovvero, in mancanza di data certa, dalla data di consegna dei beni.
- La norma in sostanza ha anche introdotto una serie di clausole che debbono essere inserite, a pena di nullità, nei contratti che devono essere sempre stipulati in forma scritta e prevedere i seguenti elementi essenziali ovvero: la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, i prezzi, le modalità di consegna ed i termini di pagamento (il contratto può consistere anche in una mail o in un fax) e gli elementi eventualmente non presenti sul contratto scritto possono essere indicati sul DDT ovvero sulla fattura citando gli estremi del contratto o, in alternativa, si ammette la possibilità di scrivere tutti gli elementi essenziali del contratto direttamente sul DDT o sulle fatture se si appone la seguente dicitura: “Assolve agli obblighi di cui all’art. 62 del DL 24.1.2012 n. 1, convertito dalla L. 24.3.2012 n. 27”.
- Se il pagamento avviene contestualmente alla consegna della merce non è necessario il contratto scritto; l’art. 62 si applica alle consegne di alimentari in Italia (riguarda gli agricoltori ed ogni esercente il commercio di prodotti agricoli ed alimentari ed ogni titolare di esercizio di somministrazione)

- Il Termine ordinario di pagamento è di 30 gg. in via generale e 60 gg. in caso di accordo scritto ovvero un termine maggiore se giustificato dalla prassi commerciale, dalla natura della merce o del servizio e quando non sia iniquo per il creditore.

- Gli interessi di mora decorrono, senza la necessità della messa in mora, alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura (per consegna merci o per prestazione di servizi) del debitore o della richiesta di pagamento; in mancanza di data certa di consegna della fattura o della richiesta di pagamento o di emissione di fattura anticipata i termini decorrono dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione del servizio; in presenza di specifici contratti (prova di collaudo, contratto che prevede il controllo della conformità della merce) i termini decorrono dalla data di accettazione o di verifica che non può avere una durata superiore ai 30 gg. dal ricevimento della merce o della prestazione del servizio fatto salvo il caso in cui una durata superiore ai 30 gg. venga disposta a mezzo di contratto scritto che non sia iniquo per il creditore.
- Le transazioni in oggetto in via ordinaria prevedono il pagamento entro i 30 giorni ovvero entro i 60 giorni per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti della trasparenza, per le Pubbliche Amministrazione che operano nel campo della sanità, ovvero in presenza di accordo scritto tra le parti se sono presenti specifici requisiti che giustificano il pagamento entro i 60 gg. (quindi se un professionista collabora con una Pubblica Amministrazione il termine massimo del pagamento dei suoi servizi non può mai superare i 60 gg).
- Gli interessi di mora decorrono, senza la necessità della messa in mora, alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura (per consegna merci o per prestazione di servizi) del debitore o della richiesta di pagamento; in mancanza di data certa di consegna della fattura o della richiesta di pagamento o di emissione di fattura anticipata i termini decorrono dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione del servizio; in presenza di specifici contratti (prova di collaudo, contratto che prevede il controllo della conformità della merce) i termini decorrono dalla data di accettazione o di verifica che non può avere una durata superiore ai 30 gg. dal ricevimento della merce o della prestazione del servizio fatto salvo il caso in cui una durata superiore ai 30 gg. venga disposta a mezzo di contratto scritto che non sia iniquo per il creditore.
- Le transazioni in oggetto in via ordinaria prevedono il pagamento entro i 30 giorni ovvero entro i 60 giorni per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti della trasparenza, per le Pubbliche Amministrazione che operano nel campo della sanità, ovvero in presenza di accordo scritto tra le parti se sono presenti specifici requisiti che giustificano il pagamento entro i 60 gg. (quindi se un professionista collabora con una Pubblica Amministrazione il termine massimo del pagamento dei suoi servizi non può mai superare i 60 gg).

Interessi previsti
TASSO BCE + 2% (circa il 10%)
TASSO BCE + 8% (circa il 16%)

Sanzioni

Per il debitore inadempiente:
sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 500.000 (la misura della sanzione dipenderà dal fatturato, dalla recidiva e la vigilanza è affidata all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che potrà servirsi della Guardia di Finanza).
Per i contraenti (sia del fornitore che del cliente):
per la mancata redazione di un contratto scritto che va da euro 516 ad euro 20.000.
Non è prevista alcuna sanzione.
La normativa stabilisce che in tutti i casi in cui il mancato pagamento sia causato dal debitore il creditore ha diritto alle spese legali per il recupero del credito, agli interessi moratori e al risarcimento dei danni in via forfettaria pari ad euro 40,00 salvo il maggior danno da stabilirsi in giudizio.
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