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COMUNICAZIONE PERIODICA LAVORATORI SOMMINISTRATI SCADENZA 31 gennaio:
Le aziende che abbiano concluso nel corso dell’anno contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi. La comunicazione suddetta, che può essere inoltrata direttamente dall’azienda o per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca, dovrà contenere, oltre ai motivi; la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. La data di scadenza dell’adempimento è stata fissata al 31 gennaio di ogni anno (la prima comunicazione con scadenza 31.01.2013 si chiarisce che dovranno essere presi in considerazione soltanto i contratti conclusi tra il 6 aprile 2012 e il 31 dicembre 2012 mentre successivamente si dovrà tener conto dell’intero anno). La mancata o non corretta comunicazione entro il 31 gennaio determina l’applicazione della sanzione amministrativa pari a un importo da euro 250,00 ad euro 1.250,00. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la contrattazione collettiva potrebbe individuare un termine che vada oltre il 31 gennaio e che la relativa sanzione sarà applicabile solo quando la comunicazione non venga effettuata entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.