Trasferte e Trasfertisti - Studio Rag. Mauro Lapini Consulente del lavoro

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Trasferte e Trasfertisti

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Lavoratore in trasferta
Per lavoratore in trasferta  si intende colui che si sposta in modo temporaneo e occasionale previste 3 situazioni.
1) Rimborso analitico: il lavoratore "certifica" le spese effettivamente sostenute con i relativi giustificativi e non subisce alcuna imposizione per il rimborso erogato dal datore di lavoro. Previsto la mancata tassazione anche per un piccolo ammontare non documentato (ma comunque rendicontato dal lavoratore): 15,49 euro al giorno, che salgono a 25,82 euro nel caso delle trasferte all’estero.
2) Rimborso forfetario: il datore di lavoro eroga una indennità giornaliera, che è esente da tassazione nel limite giornaliero massimo di 46,48 euro (77,47 euro per le trasferte all’estero), oltre che il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto documentate dal lavoratore.
3) Rimborso misto: l’indennità esente scende a 30,98 euro (51,65 euro all’estero), ma con il rimborso delle spese di alloggio o di vitto, ovvero, se vengono rimborsate sia le une che le altre, l’esenzione è limitata ad un importo dell’indennità pari a 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all’estero).

Lavoratore trasfertista
Lavoratore trasfertista si definisce tale quel soggetto che contrattualmente è "costretto" a prestare la propria attività lavorativa in sedi di lavoro sempre diverse.
Per "compensarlo" di questo disagio il legislatore fiscale ha previsto che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione correlate a questa particolare condizione non concorrano a formarne il reddito in misura pari al 50% del loro ammontare.

Lavoratori trasferiti o distaccati
Non vengano tassati per le indennità di trasferimento percepite, così come per quelle di prima sistemazione e equipollenti, nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a 1.549,37 euro (4.648,11 euro per quelli all’estero).
Anche le spese di viaggio, comprese quelle dei familiari, e di trasporto delle cose, così come le spese e gli oneri sostenuti per l’eventuale recesso dal contratto di locazione, se rimborsate dal datore di lavoro, non concorrono a formare il reddito del dipendente trasferito.


Lavoratori che prestano la loro attività all’estero
Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito soltanto nella misura del 50%.
Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, venga determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, venga determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
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