Trasferte e Trasfertisti
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Lavoratore in trasferta
Per lavoratore in trasferta si intende colui che si sposta in modo temporaneo e occasionale previste 3 situazioni.
1) Rimborso analitico: il lavoratore "certifica" le spese effettivamente sostenute con i relativi giustificativi e non subisce alcuna imposizione per il rimborso erogato dal datore di lavoro. Previsto la mancata tassazione anche per un piccolo ammontare non documentato (ma comunque rendicontato dal lavoratore): 15,49 euro al giorno, che salgono a 25,82 euro nel caso delle trasferte all’estero.
2) Rimborso forfetario: il datore di lavoro eroga una indennità giornaliera, che è esente da tassazione nel limite giornaliero massimo di 46,48 euro (77,47 euro per le trasferte all’estero), oltre che il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto documentate dal lavoratore.
3) Rimborso misto: l’indennità esente scende a 30,98 euro (51,65 euro all’estero), ma con il rimborso delle spese di alloggio o di vitto, ovvero, se vengono rimborsate sia le une che le altre, l’esenzione è limitata ad un importo dell’indennità pari a 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all’estero).
Per lavoratore in trasferta si intende colui che si sposta in modo temporaneo e occasionale previste 3 situazioni.
1) Rimborso analitico: il lavoratore "certifica" le spese effettivamente sostenute con i relativi giustificativi e non subisce alcuna imposizione per il rimborso erogato dal datore di lavoro. Previsto la mancata tassazione anche per un piccolo ammontare non documentato (ma comunque rendicontato dal lavoratore): 15,49 euro al giorno, che salgono a 25,82 euro nel caso delle trasferte all’estero.
2) Rimborso forfetario: il datore di lavoro eroga una indennità giornaliera, che è esente da tassazione nel limite giornaliero massimo di 46,48 euro (77,47 euro per le trasferte all’estero), oltre che il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto documentate dal lavoratore.
3) Rimborso misto: l’indennità esente scende a 30,98 euro (51,65 euro all’estero), ma con il rimborso delle spese di alloggio o di vitto, ovvero, se vengono rimborsate sia le une che le altre, l’esenzione è limitata ad un importo dell’indennità pari a 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all’estero).